68. (1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nel l’atto di commettere un delitto per il quale è pre visto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.
69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
SEZIONE II – La formazione delle leggi
70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
mercoledì 14 luglio 2010
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